Questo incentivo viene riconosciuto, sotto forma di compensazione sui contributi dovuti alla Cassa Edile competente, nel caso in cui l'impresa denunci nel sistema delle Casse Edili operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore ad un terzo del totale degli operai in organico, con un arrotondamento all'unità superiore in presenza di decimale pari o superiore a 5. La Cassa Edile competente è quella presso cui risulta iscritto il maggior numero di operai dipendenti del datore di lavoro, indipendentemente dal livello di inquadramento. A parità di numero di operai iscritti, la Cassa Edile competente è quella presso cui risulta iscritto il maggior numero di operai di 1° livello.
Le imprese fino a tre operai dipendenti potranno aver riconosciuto l'incentivo in presenza di un solo operaio inquadrato al primo livello, fermo restando che le imprese con un solo operaio in organico potranno vedersi riconosciuto l'incentivo solo qualora l'operaio medesimo non sia inquadrato al 1° livello.
L'importo dell'incentivo, riconosciuto, una volta l'anno (per anno edile), a ciascun datore di lavoro in possesso dei requisiti richiesti, sarà determinato come segue:
- € 40 per ogni operaio di 2° livello in organico;
- € 45 per ogni operaio di 3° livello in organico;
- € 50 per ogni operaio di 4° livello in organico.
Tale incentivo sarà riconosciuto dalla Cassa Edile competente, a seguito di apposita richiesta del datore di lavoro da effettuarsi, tramite PEC a pena nullità. La Cassa Edile verificherà direttamente la sussistenza dei requisiti alla data della richiesta presentata dall'impresa, fatto salvo quanto di seguito specificato. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia operai iscritti presso più Casse Edili, nella richiesta dovrà dichiarare, per ciascuna di esse, il numero e il livello di inquadramento degli operai medesimi. Resta salva, in ogni caso, la facoltà della Cassa Edile competente di verificare quanto dichiarato dal datore di lavoro.