INDENNITÀ INTEGRATIVA IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO O MALATTIA PROFESSIONALE

Durante l'assenza per infortunio o malattia professionale il lavoratore non in prova ha diritto a percepire, dall'impresa cui è dipendente e nei limiti della conservazione del posto di lavoro, di cui al vigente CCNL, un trattamento economico integrativo giornaliero calcolato moltiplicando la retribuzione oraria (paga base, indennità territoriale di settore, indennità di contingenza ed elemento economico territoriale) per 5,71 e per i seguenti coefficienti:

  • dal 1° giorno successivo a quello dell'infortunio e fino al 90°giorno di assenza: 0,2538
  • dal 91° giorno di assenza in poi: 0,0574 - Il trattamento economico giornaliero,come sopra determinato, compete al lavoratore per tutti i giorni indennizzati dall’INAIL, compreso le domeniche.

In caso di ricaduta nello stesso infortunio, come tale riconosciuto dall'INAIL, ai fini della determinazione dei coefficienti da applicare, si fa riferimento alla normativa dell’INAIL medesimo.

In caso di rapporto di lavoro part-time il calcolo per la determinazione del trattamento economico giornaliero è riproporzionato in relazione all’orario settimanale in atto.

 

NORME COMUNI IN CASO DI MALATTIA E INFORTUNIO

Ai fini della registrazione dei periodi di assenza per malattia e infortunio del lavoratore e per attribuire allo stesso le relative quote di salario e ore figurative, valide ai fini APE e prestazioni, le imprese dovranno evidenziare i periodi di assenza nella denuncia mensile lavoratori occupati e inviare alla Cassa Edile sempre copia dei certificati medici e busta paga del mese in cui sono state erogate le relative integrazioni.

Le imprese perderanno il diritto a ricevere il rimborso delle indennità anticipate se entro il 31 Dicembre non trasmetteranno la documentazione di cui sopra.

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