Le seguenti norme devono essere osservate da tutti i richiedenti le prestazioni salvo quanto diversamente stabilito nelle stesse.
DOCUMENTAZIONE
Le prestazioni devono essere richieste utilizzando gli STAMPATI predisposti dalla Cassa Edile (da scaricare dal questo sito web www.cassaedilelaquila.it), compilando gli stessi in ogni sua parte e sottoscrivendoli.
Le FATTURE devono essere sempre allegate in originale (saranno restituite contestualmente con la liquidazione della prestazione). Saranno prese in considerazione solo ed esclusivamente le fatture rilasciate da studi medici aventi sede legale nel territorio italiano.
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE
Ad eccezione di quelle per le quali è diversamente disposto, le richieste devono essere rimesse alla Cassa Edile ENTRO 90 (novanta) GIORNI dalla data dell’evento a pena di decadenza del diritto (in caso di spedizione a mezzo posta farà fede il timbro postale di partenza).
RAPPORTO DI DIPENDENZA
Per la richiesta delle prestazioni l’interessato, oltre ai requisiti particolari indicati nelle stesse, al momento dell’EVENTO (data fattura, data decorrenza, eventuale termine fissato, data matrimonio, data decesso, data compimento età, ecc.), deve essere, salvo disoccupazione involontaria, alle dipendenze di un’impresa in regola con gli adempimenti previsti nei confronti della Cassa Edile di L’Aquila (iscrizione, invio denunce mensili lavoratori dipendenti, versamenti effettuati); se disoccupato, l’ultimo rapporto di lavoro, da indicare espressamente nella richiesta, deve essersi svolto alle dipendenze di un’impresa regolarmente iscritta alla Cassa Edile di L’Aquila.
REQUISITO ORE
Il lavoratore ha diritto a percepire le prestazioni, salvo quanto diversamente stabilito nelle stesse, a condizione che siano regolarmente registrate a suo favore almeno 1.300 ore, di cui minimo 700 presso la Cassa Edile di L’Aquila, nei 24 mesi precedenti quello dell’evento.
L’importo della prestazione sarà differenziato in misura crescente in rapporto al numero di ore registrato nei 24 mesi precedenti secondo le seguenti fasce:
- ) almeno 1.300 ore di cui 700 registrate c/o Cassa Edile L’Aquila
- ) almeno 2.000 ore di cui 1.100 registrate c/o Cassa Edile L’Aquila
- ) almeno 2.800 ore di cui 1.600 registrate c/o Cassa Edile L’Aquila
Per il raggiungimento del numero di ore indicato in ciascuna fascia si sommano le ore di lavoro ordinario, le ore di assenza per malattia, infortunio o malattia professionale regolarmente indennizzate e le ore registrate, nel periodo interessato, presso altre Casse Edili, Edilcassa Abruzzo e altre strutture paritetiche riconosciute dalla CNCE che dovranno essere necessariamente indicate nella richiesta.
Nel caso in cui, nonostante il superamento del numero di ore complessivo previsto per le varie fasce, quelle registrate presso la Cassa Edile di L’Aquila siano inferiori a 700, la prestazione non sarà liquidata. Nel caso in cui, invece, le ore complessivamente computate siano in numero superiore a 2.000 o a 2.800 ma quelle registrate presso la Cassa Edile di L’Aquila sono comprese tra 700 e 1.100, sarà liquidata la prestazione prevista per la prima fascia. Analogamente, se le ore complessivamente computate siano in numero superiore a 2.800 ma quelle registrate presso la Cassa Edile di L’Aquila sono comprese tra 1.100 e 1.600, sarà liquidata la prestazione prevista per la seconda fascia.
RICHIESTA PRESTAZIONI PER FAMILIARI
I familiari per i quali è richiesta la prestazione devono risultare fiscalmente a carico alla data dell’evento e come tali indicati nell’autocertificazione presente nello stampato di richiesta e i figli non devono aver superato il 26° anno di età alla data dell’evento.
DECADENZA DEL DIRITTO A PERCEPIRE LE PRESTAZIONI
Il diritto a percepire le prestazioni, di cui al presente regolamento, decade se alla data dell’evento il richiedente è dipendente di un’impresa inquadrata in un altro settore, o operante al di fuori del sistema delle Casse Edili, o iscritta ad altra Cassa Edile provinciale o disoccupato per dimissioni volontarie o per irregolarità dell’impresa trascorsi 12 mesi dalla richiesta.
ADEMPIMENTI IN CASO DI DECESSO DEL LAVORATORE
In caso di decesso del lavoratore iscritto, la Cassa Edile, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuta ad osservare alcune prescrizioni di Legge per erogare agli eredi l’APE Ordinaria, l’APE 300 ore e le somme messe a disposizione del lavoratore in vita e non ancora riscosse. Ne consegue che gli eredi, nel caso siano obbligati a presentare la dichiarazione di successione, dovranno comprendere nell’asse ereditario le somme che la Cassa quantificherà e successivamente liquiderà.
Nel caso siano esonerati da tale adempimento, in relazione alle vigenti disposizioni legislative, gli eredi dovranno autocertificare tale circostanza nei modi previsti dalla Legge, così come in caso di rinuncia totale all’eredità. Ciò determina una serie di adempimenti in ordine alla documentazione da rimettere alla Cassa Edile e, conseguentemente, alcuni obblighi di natura fiscale in capo a quest’ultima, che sono precisati nella parte riservata alle rispettive prestazioni.