ANZIANITA’ PROFESSIONALE EDILE ORDINARIA (APE)
L'Anzianita' Professionale Edilizia (APE), disciplinata dal Contratto Nazionale dell'Edilizia, è una prestazione che spetta agli operai che in ciascun biennio abbiano maturato almeno 2100 ore di lavoro ordinario e di assenza dal lavoro (anche in piu' Casse Edili) per:
- malattia indennizzate dall’INPS;
- infortunio o malattia professionale indennizzate dall’INAIL;
- congedo matrimoniale;
- ore per ogni mese intero di servizio militare di leva;
- ore per congedo parentale;
Ciascun biennio scade il 30 settembre dell'anno precedente a quello di erogazione.
L'erogazione è effettuata dalla Cassa Edile ai lavoratori entro il mese di maggio.
Ad esempio:
Erogazione APE a maggio 2020 liquido l'anno APE 2019 : pago le ore lavorate nell'a nno Cassa Edile 2019 : dal mese di ottobre 2018 al mese di settembre
Il Quorum di Riferimento è il biennio precedente e questo è compreso tra l'anno APE analizzato dalla liquidazione e l'anno precedente (da Ottobre 2017 a Settembre 2019)
APPROFONDIMENTO:
Nella prima decade di Maggio la Cassa Edile eroga l’Anzianità Professionale Edile a coloro che, nel biennio precedente l’anno di pagamento, (dal 1° Ottobre al 30 Settembre), possano far valere almeno 2.100 ore, prestate anche in più province, e per le quali risulti accantonata la quota G.N.F.
Per il raggiungimento del requisito minimo sopra indicato si sommano le ore ordinarie lavorate e le ore di assenza per malattia, infortunio o malattia professionale regolarmente indennizzate dall’INPS o dall’INAIL.
A coloro che sono in costanza di rapporto, inoltre, al verificarsi delle relative ipotesi, si attribuiscono: 104 ore per congedo matrimoniale, le ore indennizzate dall’INPS relative ai
periodi di astensione obbligatoria prima e dopo il parto per le lavoratrici madri occupate nel
settore e quelle per assenza per congedo parentale.
Le Casse Edili sono tenute a trasmettere alla Banca Dati APE le ore registrate a ciascun lavoratore e, contestualmente, ad acquisire quelle trasmesse dalle altre affinché ogni Cassa possa liquidare la quota di competenza.
La prestazione è calcolata moltiplicando gli importi orari, differenziati per qualifica e numero di erogazione maturata, di cui al paragrafo 3) del regolamento dell’APE, allegato al vigente CCNL, per il numero delle ore ordinarie lavorate nel periodo Ottobre-Settembre del 2° anno del biennio considerato.
Il numero delle erogazioni si azzera se in un biennio considerato ai fini APE (Ottobre-Settembre) non risultano registrate, in alcuna Cassa Edile, ore di cui al paragrafo 5) del
regolamento citato. Se l’azzeramento del numero delle erogazioni dipende dalla mancata registrazione di ore a causa della fruizione di un periodo di CIGS o di disoccupazione speciale lunga (debitamente certificate dall’interessato), l’eventuale successiva erogazione della prestazione maturata sarà calcolata applicando il coefficiente previsto per la terza erogazione, a condizione che l’interessato ne abbia già percepito almeno due in precedenza.
In caso di decesso del lavoratore gli eredi dovranno richiedere alla Cassa Edile la quantificazione degli importi maturati da liquidare per il loro eventuale inserimento nella
dichiarazione di successione ed entro 90 giorni dall’evento, rimettere la seguente documentazione:
a) eventuale copia della dichiarazione di successione;
b) dati anagrafici e codici fiscali di ogni erede;
c) autorizzazione del Giudice Tutelare, se fra gli eredi vi sono dei minori, che autorizzi il Tutore degli stessi a riscuotere la quota loro spettante