- Categoria: Prestazioni ai lavoratori
Durante l’assenza per malattia il lavoratore non in prova ha diritto a percepire, dall’impresa cui è dipendente e nei limiti della conservazione del posto di lavoro, di cui al vigente CCNL, un trattamento economico integrativo giornaliero in aggiunta a quanto anticipato dalla stessa per conto dell’INPS.
L’ammontare di tale trattamento è calcolato moltiplicando la retribuzione oraria (paga base, indennità territoriale di settore, indennità di contingenza ed elemento economico territoriale) per 6,66 e per i seguenti coefficienti:
- per il 1°, 2° e 3° giorno se la malattia supera 6 giorni: 0,5495
- per il 1°, 2° e 3° giorno se la malattia supera 12 giorni: 1,0495
- dal 4° al 20° giorno per i giorni indennizzati dall’INPS: 0,3795
- dal 21° al 180° giorno per i giorni indennizzati dall’INPS: 0,1565
- dal 181° al 365° giorno per i giorni non indennizzati dall’INPS: 0,5495
Per i giorni di carenza in caso di assenza per malattia di durata non superiore a 6 giorni la percentuale per i riposi annui del 4,95% è erogata interamente e direttamente dall’Impresa.
Il trattamento economico giornaliero, come sopra determinato, compete al lavoratore dal lunedì al sabato escluse le domeniche e le festività.
In caso di ricaduta nella stessa malattia, come tale riconosciuta dall’INPS, ai fini della determinazione dei coefficienti da applicare, si fa riferimento alla normativa dell’INPS medesimo.
In caso di rapporto di lavoro part-time il calcolo per la determinazione del trattamento economico giornaliero è riproporzionato in relazione all’orario settimanale in atto.
- Categoria: Prestazioni ai lavoratori
Ai giovani che si occupano per la prima volta nel settore delle costruzioni o vi si trasferiscono da altra occupazione e che dopo 24 mesi dalla data di iscrizione non abbiano superato il 35° anno di età, la Cassa Edile eroga un premio "una tantum" di € 500,00
Ai fini della maturazione dei 24 mesi di permanenza nel settore si cumulano eventuali periodi lavorativi effettuati presso diverse imprese regolarmente iscritte alla Cassa Edile di L'Aquila.
Per ottenere la prestazione il lavoratore deve essere, alla data della maturazione del requisito, alle dipendenze di un'imprese regolarmente iscritta alla Cassa Edile di L'Aquila e deve avere maturato, nei 24 mesi di permanenza nel settore, almeno 1300 ore di lavoro ordinario presso la Cassa Edile di L'Aquila e per le quali siano stati effettuati i relativi accantonamenti per G.N.F.
La domanda deve essere rimessa entro 90 giorni dalla scadenza dei 24 mesi dalla data di iscrizione alla Cassa Edile e alla data della richiesta il lavoratore deve essere dipendente di un'impresa regolarmente iscritta alla Cassa Edile di L'Aquila.
- Categoria: Prestazioni ai lavoratori
La Cassa Edile eroga a favore del lavoratore un contributo, quale concorso spesa per l'acquisto di materiale didattico, per i figli iscritti alle scuole:
CONCORSO SPESA ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA 1° GRADO - ex ELEMENTARE
Il contributo è erogato per alunni che si iscrivono per la prima volta alle classi PRIMA - SECONDA - TERZA - QUARTA e QUINTA ELEMENTARE.
I lavoratori devono risultare, salvo disoccupazione involontaria, alle dipendenze di un'impresa regolarmente iscritta alla Cassa Edile alla data di presentazione della domanda.
La prestazione sarà erogata nella misura di:
- € 250,00 per i lavoratori rientranti nella 1° fascia di ore *
- € 300,00 per i lavoratori rientranti nella 2° fascia di ore *
- € 350,00 per i lavoratori rientranti nella 3° fascia di ore *
Il lavoratore deve aver maturato il requisito ore, indicato nelle norme comuni, al 31 agosto precedente l'inizio dell'anno scolastico.
Il MODULO con la domanda deve essere rimesso improrogabilmente ENTRO IL 30 SETTEMBRE DELL'ANNO DI ISCRIZIONE allegando allo stesso copia del CERTIFICATO DI ISCRIZIONE alla scuola PRIMARIA (ex ELEMENTARE)
CONCORSO SPESA ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO - ex MEDIA
Il contributo è erogato per alunni che si iscrivono per la prima volta alle classi PRIMA - SECONDA - TERZA classe della SCUOLA SECONDARIA di 1° GRADO, ex SCUOLA MEDIA.
I lavoratori devono riusltare, salvo disoccupazione involontaria, alle dipendenze di un'impresa regolarmente iscritta alla Cassa Edile alla data di presentazione della domanda.
La prestazione sarà erogata nella misura di:
- € 300,00 per i lavoratori rientranti nella 1° fascia di ore *
- € 400,00 per i lavoratori rientranti nella 2° fascia di ore *
- € 500,00 per i lavoratori rientranti nella 3° fascia di ore *
Il lavoratore deve aver maturato il requisito ore, indicato nelle norme comuni, al 31 agosto precedente l'inizio dell'anno scolastico.
Il MODULO con la domanda deve essere rimesso improrogabilmente ENTRO IL 30 SETTEMBRE DELL'ANNO DI ISCRIZIONE allegando allo stesso copia del CERTIFICATO DI ISCRIZIONE alla scuola SECONDARIA di 1° GRADO (ex MEDIA)
CONCORSO SPESA ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO - ex SUPERIORI
La Cassa Edile eroga a favore del lavoratore un contributo a titolo di concorso spesa per l’acquisto di materiale didattico per i figli studenti iscritti alla scuola secondaria di 2° grado (ex superiori) statale, legalmente riconosciuta o parificata, fiscalmente a carico.
I requisiti per poter ottenere la prestazione sono i seguenti:
- I lavoratori devono riusltare, salvo disoccupazione involontaria, alle dipendenze di un'impresa regolarmente iscritta alla Cassa Edile alla data di presentazione della domanda;
- essi devono aver maturato il requisito ore, indicato nelle norme comuni, al 30 giugno precedente la data di presentazione della domanda;
- gli studenti non devono essere ripetenti e devono aver conseguito la promozione con una media di almeno 70/100. Per la determinazione della media non si terrà conto del voto di condotta, di religione e di educazione fisica.
La prestazione sarà erogata nella misura di:
- € 350,00 per i lavoratori rientranti nella 1° fascia di ore *
- € 400,00 per i lavoratori rientranti nella 2° fascia di ore *
- € 500,00 per i lavoratori rientranti nella 3° fascia di ore *
Il MODULO con la domanda deve essere rimesso improrogabilmente ENTRO IL 30 SETTEMBRE DELL'ANNO DI ISCRIZIONE
Solo per il 1° anno (iscrizione): i lavoratori devono aver maturato il requisito ore, indicato nelle norme comuni, al 31 agosto precedente la data di presentazione della domanda, allegando il CERTIFICATO DI ISCRIZIONE alla scuola SECONDARIA di 2° GRADO (ex SUPERIORI)
La domanda deve essere rimessa improrogabilmente ENTRO IL 30 SETTEMBRE successivo alla fine dell'anno scolastico per il quale è effettuata la richiesta, allegando alla stessa solo il certificato di studio con l'indicazione della votazione finale riportata in ciascuna materia (per il 5° anno certificato scolastico con voto filnale dell'Esame di Stato) di ALMENO 70/100 e che non era ripetente. Le autocertificazioni saranno oggetto di richiesta conferma all'istituto scolastico interessato.
- Categoria: Prestazioni ai lavoratori
CONCORSO SPESA ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO STUDENTI UNIVERSITARI
La Cassa Edile eroga a favore del lavoratore un contributo a titolo di concorso spesa per l’acquisto di materiale didattico per i figli universitari frequentanti corsi di laurea di 1° e 2° livello.
l requisiti per poter richiedere la prestazione sono i seguenti:
- i lavoratori devono risultare, salvo disoccupazione involontaria, alle dipendenze di un’impresa regolarmente iscritta alla Cassa Edile alla data di presentazione della domanda;
- essi devono aver maturato il requisito ore, indicato nelle norme comuni, al 28 Febbraio precedente la data di pre-sentazione della domanda;
- i figli studenti non devono essere iscritti “fuori corso” e devono aver accumulato, alla data indicata al punto 2), almeno 32 (trentadue) crediti nel corso dell’anno accademico precedente.
L’importo dei premi è il seguente:
- € 350,00 per i lavoratori rientranti nella 1a fascia di ore *;
- € 450,00 per i lavoratori rientranti nella 2a fascia di ore *;
- € 600,00 per i lavoratori rientranti nella 3a fascia di ore * di cui alle norme comuni.
La domanda, redatta sugli stampati predisposti dalla Cassa Edile, deve essere rimessa improrogabilmente entro il 31 Marzo allegando alla stessa:
- certificato di iscrizione all’università;
- autocertificazione attestante il superamento degli esami sostenuti per l’anno accademico oggetto della richiesta prestazione e relativi crediti;
- copia fotostatica integrale del libretto personale degli esami sostenuti.
Nell’ambito di questa prestazione è istituito un concorso spesa di € 350,00 (trecentocinquanta) a favore degli studenti che abbiano conseguito la votazione di almeno 106/110 esclusivamente in tesi di laurea a ciclo unico o magistrale in Ingegneria e Architettura, conseguita tra il 1° Marzo e il 28 Febbraio dell’anno successivo.
- Categoria: Prestazioni ai lavoratori
ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE - 300 ORE
La Cassa Edile, in caso di decesso o invalidità permanente assoluta al lavoro (inabilità), eroga al lavoratore o agli aventi causa una prestazione una-tantum pari a 300 volte la retribuzione oraria contrattuale in vigore al momento dell’evento.
La retribuzione oraria è costituita dalla paga base, dall’indennità di contingenza, dall’indennità territoriale di settore e dall’elemento economico territoriale in vigore alla data
dell’evento. Per avere diritto alla prestazione il lavoratore deve aver percepito almeno una volta l’Anzianità Professionale Edile o deve aver maturato i requisiti alla data dell’evento ed inoltre, risulti accantonata a suo favore, nel biennio precedente l’evento, la percentuale per G.N.F.
La richiesta della prestazione deve essere presentata dagli aventi causa entro 90 giorni dal decesso del lavoratore o, nel caso di riconoscimento di inabilità totale dichiarata
dall’INPS o daII’INAIL, entro 90 giorni dal ricevimento del relativo provvedimento.
Alla domanda va allegata la seguente documentazione:
- in caso di DECESSO:
a) stato di famiglia alla data del decesso del lavoratore;
b) certificato di morte;
c) dati anagrafici e codici fiscali di ogni erede;
d) decreto del Giudice Tutelare, se fra gli eredi vi sono dei minori, che autorizzi il tutore
degli stessi a riscuotere la quota loro spettante ed esoneri la Cassa Edile da ogni
responsabilità in proposito; - in caso di INABILITA’:
a) dichiarazione dell’INPS o dell’INAIL attestante il riconoscimento dell’inabilità