Durante l’assenza per malattia il lavoratore non in prova ha diritto a percepire, dall’impresa cui è dipendente e nei limiti della conservazione del posto di lavoro, di cui al vigente CCNL, un trattamento economico integrativo giornaliero in aggiunta a quanto anticipato dalla stessa per conto dell’INPS.
L’ammontare di tale trattamento è calcolato moltiplicando la retribuzione oraria (paga base, indennità territoriale di settore, indennità di contingenza ed elemento economico territoriale) per 6,66 e per i seguenti coefficienti:
- per il 1°, 2° e 3° giorno se la malattia supera 6 giorni: 0,5495
- per il 1°, 2° e 3° giorno se la malattia supera 12 giorni: 1,0495
- dal 4° al 20° giorno per i giorni indennizzati dall’INPS: 0,3795
- dal 21° al 180° giorno per i giorni indennizzati dall’INPS: 0,1565
- dal 181° al 365° giorno per i giorni non indennizzati dall’INPS: 0,5495
Per i giorni di carenza in caso di assenza per malattia di durata non superiore a 6 giorni la percentuale per i riposi annui del 4,95% è erogata interamente e direttamente dall’Impresa.
Il trattamento economico giornaliero, come sopra determinato, compete al lavoratore dal lunedì al sabato escluse le domeniche e le festività.
In caso di ricaduta nella stessa malattia, come tale riconosciuta dall’INPS, ai fini della determinazione dei coefficienti da applicare, si fa riferimento alla normativa dell’INPS medesimo.
In caso di rapporto di lavoro part-time il calcolo per la determinazione del trattamento economico giornaliero è riproporzionato in relazione all’orario settimanale in atto.